Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1960
Corte cost., sent. 18 maggio 1960, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1960
- Data di deposito
- 18 maggio 1960
- Data di decisione
- 11 maggio 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:31
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 1033
La Corte costituzionale non puo' prendere in esame una eccezione di improponibilita'o inamissibilita' sollevata per la prima volta con una memoria e senza alcuna motivazione.
Massima n. 1034
L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci, nei confronti degli Enti di riforma fondiaria, gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, e nell'eccettuare da tali atti le donazioni in contemplazione di matrimonio, si ispira al duplice criterio del favor familiae e della prevenzione di possibili tentativi diretti ad eludere l'attuazione della riforma. E' opponibile all'Ente di riforma una donazione stipulata con atto notarile dopo il matrimonio quando risulti da sicuri elementi che con la stipula si e' sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto nel patrimonio del donante, e' in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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