Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1960

Corte cost., sent. 18 maggio 1960, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1960
Data di deposito
18 maggio 1960
Data di decisione
11 maggio 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Cappi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:31

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 del 28 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1033

La Corte costituzionale non puo' prendere in esame una eccezione di improponibilita'o inamissibilita' sollevata per la prima volta con una memoria e senza alcuna motivazione.

Massima n. 1034

L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci, nei confronti degli Enti di riforma fondiaria, gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, e nell'eccettuare da tali atti le donazioni in contemplazione di matrimonio, si ispira al duplice criterio del favor familiae e della prevenzione di possibili tentativi diretti ad eludere l'attuazione della riforma. E' opponibile all'Ente di riforma una donazione stipulata con atto notarile dopo il matrimonio quando risulti da sicuri elementi che con la stipula si e' sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto nel patrimonio del donante, e' in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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