Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1960
Corte cost., sent. 4 maggio 1960, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1960
- Data di deposito
- 4 maggio 1960
- Data di decisione
- 28 aprile 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 23 del 4 febbraio 1958
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 285 del 22 aprile 1947
Parametri
Massime
Massima n. 1029
Il conglobamento in unica retribuzione del salario e di ogni altro assegno o indennita' spettante al lavoratore, non esclude che le singole voci che compongono la retribuzione complessiva rimangano distinte, quando nella determinazione della loro misura confluiscono elementi di differenziazione. Nonostante il conglobamento in unica retribuzione dei salari e delle indennita' spettanti ai portieri e ai lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani, disposto con la legge 4 febbraio 1958, n. 23, resta operante, ai fini del calcolo dell'indennita' di contingenza, la distinzione fra capo-famiglia e non capo-famiglia, secondo la tabbella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 245.
Massima n. 1030
A norma dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione del lavoratore deve essere commisurata alla prestazione di lavoro, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, e deve essere tale da assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Il criterio di proporzionalita' all'entita' dell'opera prestata, che condiziona la misura del salario base, non puo' essere richiamato per determinare anche quella parte della retribuzione che deve assicurare al lavoratore un dignitoso tenore di vita, poiche', sotto tale aspetto, si deve tener conto del fatto che il lavoratore abbia o non abbia famiglia.
Massima n. 1031
Vedi: Sent. 1/1960 B.
Massima n. 1032
Si adegua al principio dell'art. 36 della Costituzione, per cui la retribuzione del lavoratore deve essere commisurata anche alle sue esigenze familiari, l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che nel disporre il conglobamento in un unica voce retributiva del salario minimo e delle indennita' di caro-vita, di caro-pane e di contingenza dovuti ai portieri e ai lavoratori addetti con rapporto continuativo alla pulizia degli immobili urbani, stabilisce, in relazione alla tabella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, che l'indennita' di contingenza sia corrisposta in misura diversa a seconda della qualita' di capo-famiglia o non capo-famiglia del lavoratore. Tale disposizione si adegua altresi' al principio dell'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, il quale non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 19 giugno 1959 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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