Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1960

Corte cost., sent. 4 maggio 1960, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1960
Data di deposito
4 maggio 1960
Data di decisione
28 aprile 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:29

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 1026

Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.

Massima n. 1027

Dal fatto che soltanto il diritto di sciopero sia espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non puo' dedursi che sia compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale la presistente norma dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali. Tale norma, che si ricollega al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non puo' coesistere con l'attuale ordinamento di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed e' in aperto contrasto col principio della liberta' sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 della Costituzione. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presenta attualmente come un atto penalmente lecito. Spetta al legislatore di valutare l'opportunita' di disciplinarla, con norme che trovino ispirazione e fondamento nel sistema attuale e che si adeguino altresi' alle concrete finalita' ed esigenze che potranno risultare da un'organica disciplina di tutta la materia sindacale.

Massima n. 1028

L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione;

2) e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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