Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1960
Corte cost., sent. 4 maggio 1960, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1960
- Data di deposito
- 4 maggio 1960
- Data di decisione
- 28 aprile 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:29
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 39, Costituzione
- art. 40, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1026
Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.
Massima n. 1027
Dal fatto che soltanto il diritto di sciopero sia espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non puo' dedursi che sia compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale la presistente norma dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali. Tale norma, che si ricollega al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non puo' coesistere con l'attuale ordinamento di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed e' in aperto contrasto col principio della liberta' sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 della Costituzione. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presenta attualmente come un atto penalmente lecito. Spetta al legislatore di valutare l'opportunita' di disciplinarla, con norme che trovino ispirazione e fondamento nel sistema attuale e che si adeguino altresi' alle concrete finalita' ed esigenze che potranno risultare da un'organica disciplina di tutta la materia sindacale.
Massima n. 1028
L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione;
2) e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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