Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1960
Corte cost., sent. 4 aprile 1960, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1960
- Data di deposito
- 4 aprile 1960
- Data di decisione
- 30 marzo 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
Parametri
Massime
Massima n. 1008
Le norme degli artt. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla impignorabilita' ed insequestrabilita' delle pensioni rispettivamente corrisposte dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. - sono riferibili al precetto costituzionale per cui devono essere assicurati al lavoratore, non piu' in grado di provvedere al suo sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidita' o vecchiaia, i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (art. 38 Costituzione). Dal fatto che non sia prevista alcuna eccezione alla regola della impignorabilita' ed insequestrabilita' per l'ipotesi che il coniuge o i figli minori vantino un credito per alimenti verso il beneficiario della pensione, non puo' dedursi che le su indicate norme siano in contrasto coi principi relativi all'assistenza familiare, sanciti negli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 12 maggio 1959 del Pretore di Gorizia sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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