Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1960
Corte cost., sent. 29 marzo 1960, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1960
- Data di deposito
- 29 marzo 1960
- Data di decisione
- 17 marzo 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:16
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 790 del 6 agosto 1958
- legge n. 790 del 6 agosto 1959
Parametri
Massime
Massima n. 998
Non costituisce violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge l'aver escluso dalla riduzione coattiva, disposta dalla legge 6 agosto 1958, n. 790, i canoni determinati in misura fissa in danaro e relativi a terreni coltivati prevalentemente a canapa. Il legislatore ha, anzi, effettuato tale esclusione per adeguare la disciplina normativa dei canoni di affitto dei terreni coltivati a canapa, nelle provincie campane, alla diversa realta' dei rapporti esistenti.
Massima n. 999
L'aver escluso dalla riduzione quei canoni per i quali sia intervenuta pronuncia delle sezioni agrarie specializzate passata in giudicato trova il suo concreto ed unico fondamento proprio nella esigenza di salvaguardare la intangibilita' di tali rapporti. Non vale obiettare che in tal modo possono venir sottratti alla riduzione canoni di misura identica a quella dei canoni liberamente convenuti fra le parti e soggetti a riduzione, giacche' l'identita' della misura del canone non implica necessariamente identita' di rapporti o di situazioni. E quand'anche si verifichi che l'identica misura del canone sia espressione di identiche situazioni o rapporti, cio' non puo' condurre, in considerazione dell'eccezionalita' o casualita' di tali casi, alla dichiarazione di illegittimita' della norma.
Massima n. 1000
Il principio contenuto nel primo comma dell'art. 24 della Costituzione, che salvaguarda la tutela dei diritti ed interessi legittimi intesi nella loro accezione tecnica, non e' violato qualora l'ordinamento non riconosca ad una pretesa la qualifica di diritto o interesse legittimo. La legge 6 agosto 1958, n. 790, peraltro, pur non prevedendo la tutela giurisdizionale del diritto alla "effettiva perequazione" dei canoni di affitto dei fondi rustici determinati in canapa, consente il ricorso alle Sezioni specializzate agrarie per la perequazione dei canoni, con l'ovvia limitazione che esso potra' essere proposto ed accolto nei limiti nei quali le leggi in vigore in questa materia ne consentano proponibilita' ed accoglimento.
Massima n. 1001
Una legge che fa salvi gli effetti di una precedente legge, dichiarata incostituzionale, fino al giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, non viola il precetto contenuto nell'art. 136 della Costituzione ma ne fa, anzi, puntuale applicazione. (Specie in cui la legge 6 agosto 1958, n. 790 ha fatto salvi gli effetti della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 sui rapporti sorti sotto il suo impero sino al giorno 20 luglio 1958, cioe' a dire sino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 53 del 9 luglio 1958 che ha dichiarato illegittima la predetta legge n. 1422).
Massima n. 1002
La legge 6 agosto 1958, n. 790, disponendo la riduzione dal 25 al 30 per cento dei canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o commisurati in canapa e disciplinando con norme diverse rapporti diversi, ha applicato il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, cosi' come e' stato interpretato dalla Corte costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale di tale legge sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: 53/1958 A.
Massima n. 1003
La riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici determinati in canapa, effettuata ope legis, non e' in insanabile contrasto con quella effettuata ope jurisdictionis: la prima infatti trova la sua ragione nella necessita' di provvedere ad una valutazione della generale situazione del mercato dei fitti dei fondi rustici siti nelle Provincie campane; la seconda, invece, si fonda sulla necessita' di provvedere alla disciplina di particolari situazioni che richiedano determinazioni caso per caso ispirate dai criteri imposti dalla legge alle Sezioni agrarie specializzate e contenute nella misura dal 25 al 30 per cento del canone originario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1958, n. 790, recante "Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania" in riferimento agli articoli 3, 24 e 136 della Costituzione, proposta con ordinanze dei Pretori di Aversa, Marcianise e S. Maria Capua Vetere, rispettivamente del 29 novembre 1958, 10 giugno 1959 e 27 maggio 1959.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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