Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1960
Corte cost., sent. 23 marzo 1960, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1960
- Data di deposito
- 23 marzo 1960
- Data di decisione
- 15 marzo 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 5, comma 1, legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 8, legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 5, comma 3, legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 5, comma 2, legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 5, comma 4, legge n. 851 del 11 giugno 1938
- art. 5, comma 5, legge n. 851 del 11 giugno 1938
- legge n. 851 del 16 giugno 1938
- art. 16, legge n. 851 del 16 giugno 1938
Parametri
- art. 41, Costituzione
- decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 836 del 15 settembre 1947
- decreto legge n. 840 del 19 ottobre 1944
- decreto legge n. 369 del 23 novembre 1944
- decreto legge n. 721 del 9 agosto 1943
- decreto legge n. 363 del 26 aprile 1946
- art. 32, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 967
Le norme contenute nell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, e nell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 851, non sono piu' applicabili perche' con la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno cessato di esistere i consorzi di categoria fra agricoltori, commercianti e industriali ai quali i comuni dovevano dare in concessione le centrali del latte. Il sistema di regolamentazione del prezzo di vendita del latte, previsto dall'art. 8 della stessa legge 16 giugno 1938, n. 851, e' stato sostituito dal sistema temporaneo previsto dalle disposizioni relative ai comitati interministeriali e provinciali dei prezzi. In ordine alle citate norme degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 851 del 1938, non si puo' quindi porre questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 968
La legge 16 giugno 1938, n. 851, disponendo che le centrali del latte vengono affidate in concessione ai consorzi di categoria, e che in mancanza, vengono impiantate e gestite direttamente dai comuni o da consorzi di comuni, non pone una regola ed una eccezione di carattere temporaneo, ma prevede due diverse discipline per quanto attiene al funzionamento delle centrali. Percio', pur essendo stato soppresso l'ordinamento corporativo, e quindi i consorzi di categoria, restano sempre in vigore le norme della legge sull'impianto e sulla gestione delle centrali da parte dei comuni o dei consorzi di comuni (art. 5, quarto e quinto comma).
Massima n. 969
Nel sistema della Carta costituzionale la libera iniziativa economica incontra i limiti indicati negli artt. 41 e 43. A norma dell'art, 43 deve ritenersi consentito al legislatore riservare in esclusiva ad enti pubblici imprese che perseguono fini di preminente interesse generale. Rientrano fra tali imprese quelle di pasteurizzazione e distribuzione del latte, atteso il fine di tutela della salute pubblica, che e' diritto dell'individuo e interesse della collettivita'. Non viola percio' il principio della liberta' di iniziativa economica la legge 16 giugno 1938, n. 851, che riserva ai comuni o consorzi di comuni la facolta' di istituire centrali, con esclusiva, per la vendita del latte.
Massima n. 970
I precetti contenuti negli artt. 13 e 14 della legge 16 giugno 1938, n. 851 provvedono a rendere efficaci le condizioni perche' il servizio pubblico assunto dai comuni della preparazione e della distribuzione del latte possa attuarsi al riparo di quelle attivita' di terzi o da quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettono il normale svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrita'. Pertanto, in funzione della entita' e della qualita' del bene giuridicamente protetto si legittima la natura della sanzione (ammenda) apprestata dall'art. 16 della stessa legge per la violazione dei cennati precetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la pregiudiziale eccepita dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Messina con l'ordinanza 2 maggio 1959 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 8 e 16 della legge 16 giugno 1938, n. 851, contenente norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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