Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1959

Corte cost., sent. 29 dicembre 1959, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1959
Data di deposito
29 dicembre 1959
Data di decisione
22 dicembre 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:69

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 16, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1415 del 18 dicembre 1951
  • art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 921

Vedi: Sent. nn. 8/1959 B, 10/1957.

Massima n. 922

Il giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospeso per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, era controverso, dinanzi al giudice di merito, se il patrimonio terriero di Giuseppe Fasanella, alla data del 15 novembre 1949, fosse inferiore o superiore ai 300 ettari e quindi esente dallo scorporo o soggetto allo scorporo in base alla legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230. Il giudice di merito - Corte di appello di Catanzaro - nell'ordinanza di rinvio, aveva accolta la prima soluzione ed aveva ritenuto percio' rilevante la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, con cui si era proceduto allo scorporo nei confronti del Fasanella. La Corte ha ritenuto insindacabile, perche' sorretto da congrua motivazione, il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice a quo, ed ha proceduto all'esame della questione di legittimita' costituzionale).

Massima n. 923

E' viziato di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, col quale si e' proceduto a scorporo per riforma fondiaria di un patrimonio che, alla data del 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze