Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1959
Corte cost., sent. 29 dicembre 1959, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1959
- Data di deposito
- 29 dicembre 1959
- Data di decisione
- 22 dicembre 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:69
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 16, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1415 del 18 dicembre 1951
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 921
Vedi: Sent. nn. 8/1959 B, 10/1957.
Massima n. 922
Il giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospeso per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, era controverso, dinanzi al giudice di merito, se il patrimonio terriero di Giuseppe Fasanella, alla data del 15 novembre 1949, fosse inferiore o superiore ai 300 ettari e quindi esente dallo scorporo o soggetto allo scorporo in base alla legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230. Il giudice di merito - Corte di appello di Catanzaro - nell'ordinanza di rinvio, aveva accolta la prima soluzione ed aveva ritenuto percio' rilevante la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, con cui si era proceduto allo scorporo nei confronti del Fasanella. La Corte ha ritenuto insindacabile, perche' sorretto da congrua motivazione, il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice a quo, ed ha proceduto all'esame della questione di legittimita' costituzionale).
Massima n. 923
E' viziato di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, col quale si e' proceduto a scorporo per riforma fondiaria di un patrimonio che, alla data del 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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