Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1959

Corte cost., sent. 18 marzo 1959, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1959
Data di deposito
18 marzo 1959
Data di decisione
5 marzo 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 2385 del 20 dicembre 1952
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 11 luglio 1953

Parametri

Massime

Massima n. 783

Eccede i limiti della delega legislativa la legge delegata che configura come delitto e, quindi punisce con la multa, un fatto per il quale la legge delegante prevede la pena dell'ammenda che caratterizza la contravvenzione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, l'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, che dichiara delitto di contrabbando, punibile con la multa ai sensi dell'art. 107 della legge doganale, la detenzione di olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a quelle prescritte, mentre l'art. 2 della legge delegante 20 dicembre 1952, n. 2385, prescrive, al secondo comma, che le violazioni delle norme sulla lavorazione e la vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti possa essere punita solo con l'ammenda. E' illegittimo, di conseguenza, anche l'art. 48 del T.U. delle norme sulla disciplina fiscale della lavorazione e della vendita dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che riproduce la norma contenuta nel citato art. 31 del D.P.R. n. 495 del 1953.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visto l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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