Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1959
Corte cost., sent. 27 gennaio 1959, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1959
- Data di deposito
- 27 gennaio 1959
- Data di decisione
- 15 gennaio 1959
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge della Regione siciliana n. 19 del 24 luglio 1958
- legge della Regione siciliana n. 19 del 24 luglio 1958
- art. 15, ultimo co., legge della Regione siciliana n. 19 del 24 luglio 1958
- art. 8, lett.b, legge della Regione siciliana n. 19 del 24 luglio 1958
Parametri
- art. 4, statuto regione Sicilia
- art. 12, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 134, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 727
Le commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana hanno il compito di esaminare i disegni e le proposte di legge ad esse inviati dal Presidente dell'Assemblea regionale. Esse sono organi dell'Assemblea, la cui attivita' preparatoria di deliberazione dell'Assemblea si esaurisce all'interno di questa. E' pertanto costituzionalmente illegittima l'attribuzione alla prima commissione, prevista dall'art. 24 della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19, della competenza ad emettere il parere vincolante ai fini dell'esecutivita' del regolamento e delle tabelle organiche del personale dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, parere che si concreta in un atto con rilevanza esterna estraneo alle funzioni che secondo gli artt. 4 e 12, secondo comma, dello Statuto speciale caratterizzano le funzioni delle commissioni legislative permanenti.
Massima n. 728
Vedi: Sent. 54/1958 B
Massima n. 729
La disposizione dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19 sull'ordinamento e i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, con cui si stabilisce che "per gli acquisti di aree di proprieta' privata sono estesi ai comuni i benefici fiscali concessi all'Ente", va posta in relazione con la norma del primo comma dello stesso articolo, secondo la quale "per le case costruite, i comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprieta' per la estensione e nella ubicazione che devono concordare con l'Ente, purche' urbanisticamente idonee". Benche' l'acquisto di un'area da parte del Comune per la successiva cessione all'Ente implichi formalmente due passaggi di proprieta', tenendo conto che tale cessione e' obbligatoria e gratuita, l'estensione ai Comuni dei benefici fiscali per gli acquisti di aree di proprieta' privata previsti per l'Ente non eccede sostanzialmente la competenza legislativa della Regione in materia di esenzioni fiscali, avuto anche riguardo allo scopo della legge e ai rapporti in cui e' posto il comune rispetto ai compiti dell'Ente di provvedere nella Regione alla costruzione e gestione di alloggi di tipo popolare.
Massima n. 730
Il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938 n. 1165) non contiene alcuna disposizione dalla quale si desuma che gli immobili costruiti dagli Enti beneficiari con il concorso e con il contributo dello Stato non siano di proprieta' dell'Ente che li ha costruiti, ma soltanto disposizioni che limitano la liberta' degli Enti mutuatari e beneficiari circa la esecuzione delle costruzioni e la disponibilita' di esse. Le disposizioni dell'art. 8, lett. b, della legge regionale siciliana 24 luglio 1958 n. 19, le quali stabiliscono che fanno parte del patrimonio dell'Ente gli immobili costruiti col finanziamento dello Stato, hanno carattere puramente dichiarativo e descrittivo, in quanto la proprieta' dell'Ente sui suddetti immobili dipende da titoli che sono al di fuori di quella disposizione. Deve pertanto ritenersi infondata la questione sulla legittimita' costituzionale di tale articolo sollevata per il motivo che la Regione non potrebbe disporre con una sua legge di un patrimonio costruito in tutto o in parte con fondi dello Stato e con finanziamenti che disciplinano l'impiego dei fondi assegnati e le modalita' dell'acquisto della proprieta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione siciliana;
dichiara non fondate le questioni, proposte dal Commissario dello Stato con ricorso notificato il 21 giugno 1958, sulla legittimità costituzionale degli artt. 8, lett. b, e 15, ultimo comma, della legge recante "Ordinamenti e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 giugno 1958, promulgata il 24 luglio 1958 con il n. 19 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 26 luglio 1958, n. 44;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 24 della legge regionale predetta, in riferimento agli artt. 4 e 12, secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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