Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1958
Corte cost., sent. 6 dicembre 1958, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1958
- Data di deposito
- 6 dicembre 1958
- Data di decisione
- 25 novembre 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:73
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1490 del 24 dicembre 1951
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 785, codice civile
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 696
La Corte restituisce gli atti al giudice a quo solo quando sulla questione prospettata l'autorita' giurisdizionale abbia omesso di compiere esaurientemente l'esame della rilevanza di essa rispetto alla controversia principale, ma non quando abbia completamente omesso tale esame e non abbia rinviato la questione alla Corte. (Specie in cui il giudice a quo aveva rinviato alla Corte costituzionale una sola questione, ritenendo l'altra questione proposta subordinata alla prima e quindi assorbita).
Massima n. 695
La esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di varie forme di liberta' a favore del matrimonio non vale ad escludere l'esistenza di una forma tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785 Cod. civ. per la compiuta definizione che la norma stessa ne da', sia come concetto che come disciplina. Pertanto le donazioni "in contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 27 della legge 12 maggio 1950 n. 230 devono essere inquadrate nell'ipotesi tipica delle donazioni in riguardo ad un determinato futuro matrimonio regolata dall'art. 785 Cod. civ.. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1490 sollevata in relazione all'art. 27 della citata legge n. 230 e all'art. 76 della Costituzione. (Specie in cui nell'atto di donazione mancava ogni riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile aliunde).
Massima n. 694
La Corte costituzionale decide con sentenza la questione di legittimita' gia' esaminata, quando la questione medesima e' prospettata sotto nuovi profili e in termini diversi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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