Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1958
Corte cost., sent. 1° dicembre 1958, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1958
- Data di deposito
- 1° dicembre 1958
- Data di decisione
- 25 novembre 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:70
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3995 del 27 dicembre 1952
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2825 del 29 novembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 689
L'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, va interpretato per quello che dispone nel quadro della legge medesima e non in rapporto ad altre leggi che regolano altri obietti specifici. Pertanto, non e' possibile introdurre nel sistema dell'art. 4 distinzioni e limitazioni che non vi sono in alcun modo previste, ne' quindi - riguardo al riferimento di esso alla "consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949" - la distinzione tra "commassazione" e "classamento", nel senso di considerare la "consistenza" come sinonimo di "commassazione", comprende soltanto la estensione e titolarita' dei terreni da espropriare e non anche i dati catastali, riguardanti la loro qualita' e classe, da comprendersi nel termine "classamento". Cfr.: 65/57 D, 81/57 B, 126/57 B.
Massima n. 690
La ratio per cui nell'art. 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, si fisso' la data del 15 novembre 1949 vale non soltanto per l'estensione e la titolarita' dei terreni, ma anche per i dati catastali relativi alla qualita' e classe dei terreni stessi, giacche' col riferimento a questa data si evitava: da una parte che si potesse frustrare l'applicazione della legge di riforma con atti di alienazione a titolo oneroso disposti dopo il 15 novembre 1949, e si dava d'altra parte a tutti (proprietari e Enti di riforma) la possibilita' di accertare, in base ai dati catastali certi nel catasto in vigore a tale data, se ed in quale misura le singole proprieta' potevano o no essere assoggettate ad esproprio. E per il caso che i dati catastali risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 non corrispondessero alla realta' di quella data, lo stesso legislatore, col successivo art. 6, diede a tutti gli interessaati (enti esproprianti e proprietari espropriati) facolta' di ricorso. Pertanto i decreti legislativi di esproprio 29 novembre 1952, n. 2825 e 27 dicembre 1952, n. 3995, avendo fatto riferimento, nella determinazione della quota di scorporo, ai dati risultanti dal vecchio catasto entrato in conservazione alla data dell'1 luglio 1950, e non ai dati del vecchio catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 (secondo il quale il reddito complessivo della proprieta' espropriata era inferiore al minimo di L. 30.000) vanno entrambi riconosciuti illegittimi per eccesso di delega.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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