Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1958

Corte cost., sent. 27 gennaio 1958, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1958
Data di deposito
27 gennaio 1958
Data di decisione
24 gennaio 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:5

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
  • decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948

Parametri

Massime

Massima n. 543

In base alla formulazione generica usata nel primo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, si deve riconoscere alla Regione potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi erariali. La legislazione regionale, nella materia in questione, non puo' avere che carattere concorrente o sussidiario, non facendone menzione l'art. 14 dello Statuto che stabilisce i casi di legiferazione della Regione in via esclusiva. E' pertanto necessario che le leggi regionali riguardanti i tributi rispettino, non soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato; e' inoltre necessario che tali leggi siano coordinate con la finanza dello Stato e degli altri Enti locali, e si adeguino all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Conforme: sent. n. 9 del 1957.

Massima n. 544

E' tuttora in vigore il regime dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilito in via provvisoria con la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2 e con decreto legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, e in base al quale i cespiti di spettanza della Regione sono costituiti da tutti i tributi e le altre entrate gia' di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Massima n. 545

In dipendenza del regime provvisorio dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, stabilito con legge regionale 1 luglio 1947, n. 2 e decreto legislativo statale 12 aprile 1948, n. 507, la Regione non puo' attribuirsi con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con leggi dello Stato successive all'entrate in vigore del detto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la legge deliberata dalla Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge dello Stato 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari". L'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni, istituite nella citata legge 1954, n. 603, hanno carattere di novita' nel sistema tributario italiano e sono tributi diversi dalla imposta di negoziazione e da quella sul capitale delle societa' straniere, attribuite queste ultime alla Regione col citato D.L. 1948, n. 507 e soppresse dall'art. 26 della legge dell'agosto 1954.

Massima n. 546

Lo Stato, per finalita' di interesse generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico nazionale, puo', nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e 53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario o anche sopprimere tributi gia' esistenti e sostituirli con tributi ritenuti piu' idonei per il conseguimento dei fini anzidetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge deliberata dall'Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 e pubblicata il 25 settembre 1957 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 54, contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari", con riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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