Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1958

Corte cost., sent. 27 giugno 1958, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1958
Data di deposito
27 giugno 1958
Data di decisione
25 giugno 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 95, comma 2, regio decreto n. 1602 del 13 settembre 1934
  • art. 4, comma 3, regio decreto legge n. 929 del 21 giugno 1942
  • legge n. 317 del 24 febbraio 1939
  • regio decreto n. 929 del 21 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 616

In sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale la Corte deve attenersi alla questione di legittimita' costituzionale, nei termini in cui e' stata formulata dal giudice che ha rimesso gli atti, prendendo in esame le sole disposizioni delle quali e' stata assunta l'illegittimita', ed e' inibita ogni estensione del giudizio, sia alla Corte che alle parti in causa. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale di disposizioni legislative diverse da quelle deferite alla Corte e' possibile nel solo caso che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimita' derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata, sicche' a tale ulteriore pronuncia non puo' procedersi se non nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate. Cfr.: sulla prima parte della massima, sent. n. 103 del 25 giugno 1957; sulla seconda parte, sent. n. 43 dell'1 marzo 1957.

Massima n. 617

La delega attuata con R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, rinvio' l'applicazione del principio del termine decennale di durata dei brevetti per marchi di impresa stabilito dall'art. 95 comma secondo R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per cui in sede di attuazione della delega non era possibile stabilire detto termine; si poteva o accogliere un diverso principio fissando un altro termine di durata o mantenere espressamente o tacitamente il principio della durata indefinita della registrazione con il concorso dell'uso sancito dalla legge 30 agosto 1968, n. 4577. Pertanto, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, che fissa in venti anni il termine di durata della registrazione dei marchi, dovendo il Governo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo organico e necessariamente completo sui brevetti industriali, che, di conseguenza, non poteva non occuparsi anche di tale punto. Cfr.: sent. n. 37 del 24 gennaio 1957.

Massima n. 618

Rientra nel potere di delega del legislatore ordinario conferire al Governo i piu' ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazione e soppressione, anche per armonizzare le emanate disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel territorio dello Stato e con le altre leggi dello Stato. Ed ove al legislatore delegato si presentino diverse soluzioni entro i limiti stabiliti dalla legge delegante, l'accogliere l'una o altra costituisce esercizio di discrezionalita' politica sottratta al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie, la legge delegante 24 febbraio 1939, n. 317, aveva disposto che fosse differita l'attuazione del termine decennale previsto dall'art. 95, secondo comma, del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per la durata degli effetti della registrazione dei marchi di fabbrica; ed il Governo, con R.D. 21 giugno 1942, n. 929, aveva fissato in venti anni il termine suddetto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con la ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, in relazione all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n.317, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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