Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1958
Corte cost., sent. 8 aprile 1958, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1958
- Data di deposito
- 8 aprile 1958
- Data di decisione
- 31 marzo 1958
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, regio decreto legge n. 456 del 25 febbraio 1924
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 583
E' un aspetto del giudizio di rilevanza lo stabilire se un giudicato precluda l'esame di merito nel giudizio principale e quindi renda inutile la decisione di una questione di legittimita' costituzionale. Il detto giudizio sulla rilevanza emesso dal giudice a quo e sorretto da congrua motivazione non puo' essere sindacato dalla Corte costituzionale.
Massima n. 584
La Corte costituzionale e' competente a giudicare in via incidentale della legittimita' di una norma che, pur essendo ancora vigente, abbia esaurito la sua funzione anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, se ed in quanto si discuta l'efficacia della norma stessa nella causa di merito. Rientra peraltro nel campo del giudizio di rilevanza, riservato al giudice a quo, decidere se e fino a qual segno una norma i cui effetti si sono esauriti sia idonea alla risoluzione della controversia.
Massima n. 585
L'art. 7 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 contiene due disposizioni. Con la prima, di effetto istantaneo, fu abolita la gratuita' delle antiche utenze di acque pubbliche; con la seconda fu imposto il pagamento di un canone a tutti gli utenti di acque. Essendo ancora operante, questa norma puo' formare oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Essa e' conforme ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, e non viola l'art. 42 terzo comma della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino del 12 dicembre 1956.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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