Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
17 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Cappi
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 1° luglio 1947
  • decreto dell'assessore regione siciliana del 31 dicembre 1954

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 39, statuto regione Sicilia
  • art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
  • art. 40, statuto regione Sicilia
  • art. 116, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 144

L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 27 delle Norme integrative determinano i soggetti processuali nelle controversie per regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioe' il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della Giunta regionale. Pertanto ad essi, e ad essi soltanto, spetta, rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. In conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana e non all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (nella specie: Assessore per le finanze) ed e' infondata l'eccezione di irricevibilita' del ricorso sollevata per questo motivo dalla difesa della Regione. Conforme: sul primo punto, 8/57 A.

Massima n. 145

Il ricorso dello Stato avverso un provvedimento del presidente o di un assessore della Regione siciliana, con cui si contesti che tale provvedimento e' stato emanato in una materia nella quale l'attivita' amministrativa regionale, a norma dell'art. 20, primo comma, ult. parte, dello Statuto speciale, non avrebbe potuto esercitarsi in mancanza di direttive del Governo dello Stato - nel caso non impartite - denunziando la mancanza, nell'organo regionale, di qualsiasi potere, solleva non una questione di violazione di legge, ma un conflitto di attribuzione, di competenza, anche sotto questo profilo, della Corte costituzionale.

Massima n. 146

In base alla formulazione generica del primo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano e al fatto che lo stesso Statuto, quando ha voluto riservare allo Stato la competenza legislativa in ordine a determinati tributi, lo ha detto espressamente (artt. 36, secondo comma, 39 e 40), si deve riconoscere alla Regione potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali non eccettuati. Peraltro la legislazione regionale, a carattere concorrente e sussidiario, va coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale, e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

Massima n. 147

La particolare autonomia concessa dall'art. 116 della Costituzione alle Regioni rette da statuti speciali importa che questi statuti, approvati con legge costituzionale, possano derogare anche a norme costituzionali di carattere generale. Non sono pertanto applicabili alla potesta' tributaria riconosciuta alla Regione siciliana dall'art. 36 dello Statuto le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, che subordinano l'autonomia finanziaria delle Regioni all'emanazione di leggi statali, che ne determinano le forme e i limiti.

Massima n. 148

L'attribuzione alla Regione siciliana di potesta' legislativa e amministrativa in determinate materie non implica il trasferimento automatico di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione. Tale trasferimento dev'essere disposto e disciplinato con norme di attuazione dello Statuto regionale.

Massima n. 149

Il primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, attribuendo al Presidente della Regione e agli Assessori funzioni esecutive e amministrative con riferimento alle materie elencate negli artt. 14 e 17, non contiene una disposizione di carattere eccezionale, bensi' l'applicazione di un principio generale, estensibile a tutti i casi nei quali la Regione e' autorizzata a legiferare, come appunto nella materia tributaria, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Poiche' in materia di tributi in genere o di imposta sull'entrata in particolare, eccezion fatta per quanto riguarda la riscossione, non sono state emanate leggi per il passaggio degli uffici e delle funzioni dallo Stato alla Regione, la relativa competenza amministrativa permane nello Stato. Va quindi annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 31 dicembre 1954 contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul confitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso del 20 marzo 1956, in relazione al decreto 31 dicembre 1954, n. 147, dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana:

respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione siciliana;

riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria, entro i limiti indicati nella motivazione;

dichiara la competenza dello Stato nella materia di cui nel decreto impugnato e

annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 31 dicembre 1954, n. 147.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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