Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
- art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 349
Data la separazione, che necessariamente deve essere mantenuta, tra il giudizio principale e quello pregiudiziale di legittimita' costituzionale, non e' consentito eccepire dinanzi alla Corte il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio. (Nella specie era stata dedotta la necessita' di stabilire, con regola che valesse anche per l'avvenire, se fosse il giudice ordinario che aveva emesso l'ordinanza di rimessione ovvero quello amministrativo competente in ordine ai provvedimenti di approvazione dei piani di conferimento e di assegnazione, adottati in sede di attuazione della riforma fondiaria). Conforme: 30/57 A.
Massima n. 350
L'espressione "indennizzo", dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma tenendo conto della evoluzione che il concetto di indennizzo ha subito nelle varie leggi di espropriazione per pubblica utilita', a partire da quella, generale, del 1865, nonche' delle finalita' di progresso sociale, a cui si ispira, in ogni sua parte, la Costituzione. Alla stregua di questa interpretazione, l'indennizzo previsto dall'art. 42 della Costituzione non puo' essere inteso come integrale risarcimento del danno, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione, che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione puo' garantire all'interesse privato. Per quanto concerne la riforma fondiaria, il razionale sfruttamento del suolo e l'istaurazione di equi rapporti sono espressamente indicati, nell'art. 44 della Costituzione come scopi di interesse generale, al cui raggiungimento tutti gli altri interessi debbono essere coordinati. La valutazione comparativa degli interessi generali e dell'interesse privato, e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione, sono il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore puo' essere dato di compiere. Rientrano legittimamente nell'ambito di tale valutazione, e sfuggono alla censura di incostituzionalita', i criteri adottati dal legislatore per la determinazione dello indennizzo nelle espropriazioni per la riforma fondiaria, fra i quali il riferimento ai valori accertati per l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziche' in denaro e la redimibilita' dei titoli ad epoca differita. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione proposta con le cinque ordinanze del 25 aprile 1956 della Corte di appello di Palermo sulla legittimità costituzionale degli artt. 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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