Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1957

Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1957
Data di deposito
25 maggio 1957
Data di decisione
13 maggio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
  • art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 349

Data la separazione, che necessariamente deve essere mantenuta, tra il giudizio principale e quello pregiudiziale di legittimita' costituzionale, non e' consentito eccepire dinanzi alla Corte il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio. (Nella specie era stata dedotta la necessita' di stabilire, con regola che valesse anche per l'avvenire, se fosse il giudice ordinario che aveva emesso l'ordinanza di rimessione ovvero quello amministrativo competente in ordine ai provvedimenti di approvazione dei piani di conferimento e di assegnazione, adottati in sede di attuazione della riforma fondiaria). Conforme: 30/57 A.

Massima n. 350

L'espressione "indennizzo", dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma tenendo conto della evoluzione che il concetto di indennizzo ha subito nelle varie leggi di espropriazione per pubblica utilita', a partire da quella, generale, del 1865, nonche' delle finalita' di progresso sociale, a cui si ispira, in ogni sua parte, la Costituzione. Alla stregua di questa interpretazione, l'indennizzo previsto dall'art. 42 della Costituzione non puo' essere inteso come integrale risarcimento del danno, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione, che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione puo' garantire all'interesse privato. Per quanto concerne la riforma fondiaria, il razionale sfruttamento del suolo e l'istaurazione di equi rapporti sono espressamente indicati, nell'art. 44 della Costituzione come scopi di interesse generale, al cui raggiungimento tutti gli altri interessi debbono essere coordinati. La valutazione comparativa degli interessi generali e dell'interesse privato, e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione, sono il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore puo' essere dato di compiere. Rientrano legittimamente nell'ambito di tale valutazione, e sfuggono alla censura di incostituzionalita', i criteri adottati dal legislatore per la determinazione dello indennizzo nelle espropriazioni per la riforma fondiaria, fra i quali il riferimento ai valori accertati per l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziche' in denaro e la redimibilita' dei titoli ad epoca differita. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione proposta con le cinque ordinanze del 25 aprile 1956 della Corte di appello di Palermo sulla legittimità costituzionale degli artt. 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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