Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1957
Corte cost., sent. 17 aprile 1957, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1957
- Data di deposito
- 17 aprile 1957
- Data di decisione
- 13 aprile 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:57
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 18 del 16 novembre 1956
- art. 82, regolamento interno Consiglio provinciale Trento
- art. 88, regolamento interno Consiglio provinciale Trento
- art. 19, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 settembre 1951
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 48, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 33, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 324
Il ricorso alla Corte costituzionale non dev'essere necessariamente sottoscritto dalla persona fisica competente a proporlo. A questa non e' inibito di conferire espressamente ad un mandatario il potere di sottoscrivere il ricorso. Siffatto principio vale per tutti i giudizi di legittimita' costituzionale compresi i giudizi che hanno per oggetto l'impugnazione di leggi regionali. (Specie in cui il ricorso della Provincia di Bolzano contro la legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18, era stato sottoscritto dall'avv. Karl Tinzl, per mandato espresso del Presidente della Giunta provinciale).
Massima n. 325
La norma contenuta nell'art. 48, n. 7, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, secondo cui la Giunta provinciale adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio ha portata generale e si applica soprattutto per la formazione di atti legali a termini perentori, come i ricorsi giurisdizionali. Pertanto la Giunta provinciale puo' deliberare la proposizione di un ricorso alla Corte costituzionale, quando la perentorieta' del termine non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio. Il ricorso e' ammissibile, se la deliberazione della Giunta sia stata ratificata dal Consiglio.
Massima n. 326
Ai sensi dell'art. 82, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ciascuna Provincia della Regione puo' impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le leggi regionali emesse in violazione dello Statuto. Il termine per proporre il ricorso - a norma degli articoli 33 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - e' di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
Massima n. 327
Una legge non puo' dirsi approvata sol perche' siano stati votati favorevolmente i singoli articoli del relativo progetto; ma occorre che, in seguito all'approvazione dei singoli articoli, il progetto sia sottoposto a votazione nell'intero suo testo. Solo dopo quest'ultima votazione il progetto e' approvato o respinto. Questo principio fondamentale, che regola l'approvazione delle leggi presso le nostre assemblee legislative, trova precisa enunciazione, per quanto riguarda il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, nel regolamento interno di detto consiglio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 13 marzo 1953, n. 4 (artt. 82 e 88). La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito"), approvata nella votazione sui singoli articoli, ma non approvata nella votazione finale sull'intero suo testo, e' costituzionalmente illegittima.
Massima n. 328
La Regione Trentino-Alto Adige ha carattere unitario, malgrado l'autonomia concessa alle due Provincie che la compongono. L'unita' della Regione e' espressa attraverso l'unita' del Consiglio regionale. L'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilita' della Regione, prescrivendo, per la legge del bilancio e per le relative variazioni, votazioni separate da parte dei consiglieri di ciascuna Provincia, pongono una norma di carattere eccezionale. Gli inconvenienti cui puo' dar luogo la votazione separata e la necessita' di porvi rimedio con una norma che contrasta con il principio dell'autonomia regionale, qual'e' quella contenuta nello stesso art. 73 dello Statuto, sulla facolta' del Ministro dell'interno di approvare la legge che non abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascuna Provincia, confermano il carattere eccezionale del sistema. Alla votazione separata e all'eventuale approvazione da parte del Ministro dell'interno non puo' percio' farsi luogo per altre leggi, che non siano quelle tassativamente indicate dall'art. 73 dello Statuto, anche se contengono qualche disposizione concernente il bilancio. La legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18 ("Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito") sia perche' sottoposta a votazione separata da parte dei consiglieri delle due Province, sia perche' approvata dal Ministro dell'interno, dopo l'esito sfavorevole di una delle due votazioni, per il solo fatto che contiene due articoli relativi al bilancio, e' costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
b) accoglie il ricorso proposto dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 novembre 1956, n. 18, concernente "agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito", in riferimento all'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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