Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
16 gennaio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:5

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 134

In base all'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige il legislatore provinciale di Bolzano puo' disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione del diritto preesistente, con una potesta' necessariamente piu' ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate. Cfr.: 4/56 C.

Massima n. 135

La maggiore estensione della potesta' legislativa provinciale in materia di masi chiusi e' di per se' sufficiente ad escludere la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato contenuti negli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 718, 720, 722, 846, 1111 dello stesso Codice in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Peraltro l'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, che estende la disciplina del maso chiuso ad aziende agricole in comunione incidentale all'entrata in vigore della legge stessa, non ha carattere retroattivo, perche' l'efficacia ex tunc della divisione concerne il titolo di acquisto della quota e non il bene, da riguardarsi in base alla legge attualmente vigente, che lo qualifica indivisibile. Non sorge quindi questione di contrasto fra il citato art. 31 della legge provinciale e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Lo stesso art. 31 della legge provinciale, nello stabilire l'indivisibilita' del maso chiuso, non viola, poi, il sistema degli artt. 718, 720, 722 e 846 del Codice civile, i quali prevedono anch'essi, in alcuni casi, l'indivisibilita' di beni immobili; ne' viola l'art. 1111 dello stesso Codice, secondo cui nemo invitus ad comunionem compellitur, perche' non impedisce che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 26 marzo 1956, della norma contenuta nell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla successiva legge provinciale del 2 settembre 1954, n. 2, in riferimento alle norme contenute negli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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