Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1957

Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1957
Data di deposito
18 marzo 1957
Data di decisione
8 marzo 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto legge n. 2302 del 12 novembre 1936
  • art. 9, regio decreto legge n. 1425 del 20 giugno 1935
  • art. 4, regio decreto n. 1716 del 21 agosto 1937
  • art. 5, regio decreto n. 1716 del 21 agosto 1937

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 134, Costituzione
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 23, Costituzione

Massime

Massima n. 291

A norma dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parti, entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria della Corte costituzionale e presentare le loro deduzioni; ma il secondo comma dell'art. 3 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti a questa Corte precisa che entro il predetto termine non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Pertanto, per stabilire se la costituzione in giudizio delle parti sia avvenuta tempestivamente e' necessario riferirsi alla data di pubblicazione dell'ordinanza del giudice a quo nella Gazzetta Ufficiale.

Massima n. 292

La questione di legittimita' costituzionale non puo' essere sollevata nei confronti di atti non aventi forza di legge. Pertanto e' improponibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, che approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302 (riguardante l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori in favore degli Enti provinciali per il turismo). Cfr.: 30/57 C.

Massima n. 293

Le norme di cui agli artt. 9 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e 2 R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, concernenti il contributo a favore degli Enti provinciali per il turismo, non indicano con precisione i soggetti privati tenuti alla prestazione, in quanto stabiliscono che la prestazione e' dovuta dagli "interessati in genere al movimento turistico". Le stesse norme non indicano criteri che valgano a delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalita' dell'Ente impositore nell'esercizio del potere di imposizione. Pertanto i citati articoli sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Società p. a. "Liquigas" di Milano;

dichiara la improponibilità della questione di legittimità costituzionale del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716;

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI

Testo integrale

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