Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1957

Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1957
Data di deposito
18 marzo 1957
Data di decisione
8 marzo 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 510, codice di procedura penale 1930
  • art. 510, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 289

Il diritto di difesa, garantito nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. La garanzia di tale diritto non esclude pero' che le modalita' del suo esercizio siano regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. Nel giudizio di opposizione a decreto penale, disciplinato dall'art. 510 Cod. proc. pen., gli effetti della mancata comparizione dell'opponente sono conseguenza del riconoscimento di carenza d'interesse processuale da parte dello stesso. Tale carenza di interesse giustifica che in questo caso il diritto di difesa non si estenda al merito, ma venga limitato in relazione al controllo della volontarieta' o meno della mancata comparizione dell'opponente. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto art. 510 Cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 290

L'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti dell'ingiustificata mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale, prescinde da qualsiasi presunzione di colpevolezza dell'imputato. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, che afferma il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione sollevata dal Pretore di Pontedecimo con ordinanza 6 luglio 1956 e relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 510 Cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI

Testo integrale

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