Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1957
Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1957
- Data di deposito
- 18 marzo 1957
- Data di decisione
- 8 marzo 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 288
L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della liberta' di riunione, ispirandosi a cosi' elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita' di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena liberta' dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la liberta' delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, e' sottoposta. E' incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorita' esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una liberta' costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorita' di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. e', per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti come in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI
Testo integrale
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