Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1957
Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1957
- Data di deposito
- 18 marzo 1957
- Data di decisione
- 7 marzo 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 3 ottobre 1956
- delibera legislativa Regione Siciliana del 3 ottobre 1956
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 3 ottobre 1956
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 29, statuto regione Sicilia
- art. 116, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 282
La Corte costituzionale e' competente a giudicare delle impugnative proposte in via principale dal Governo dello Stato contro le leggi regionali siciliane. Restano applicabili le norme contenute nello Statuto siciliano relative alla proposizione del ricorso. Conforme: sulla prima parte, sent. n. 38 del 27 febbraio 1957.
Massima n. 283
La legittimazione attiva per l'impugnazione in via principale delle leggi regionali siciliane spetta al Commissario dello Stato. E' ammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e "per quanto possa occorrere" dal Commissario dello Stato, anche se il Commissario lo abbia poi sottoscritto per conto del Presidente del Consiglio. L'atto contiene in questo caso due distinti ricorsi ed e' ovvio che quello superfluo del Presidente del Consiglio non vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo competente. Cfr.: 38/57 D b.
Massima n. 284
Nei giudizi di legittimita' costituzionale, anche se proposti in via principale, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'ammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Se viene percio' impugnata una legge regionale che contenga interpretazione autentica di norme precedenti, di cui sia stata gia' esclusa la illegittimita' costituzionale, il giudizio di legittimita' della legge interpretativa e' sempre possibile, al fine di accertare se essa rimanga nella sfera dei poteri legislativi della Regione. E' quindi ammissibile il ricorso proposto dallo Stato avverso la legge regionale siciliana, approvata il 3 ottobre 1956, recante "interpretazione autentica dell'articolo 2 legge regionale 1 agosto 1953, n. 44".
Massima n. 285
Va riconosciuta alla Regione Sicilia la potesta' legislativa in materia tributaria nei limiti derivanti dal carattere concorrente che a tale potesta' risulta attribuito. L'art. 36 dello Statuto speciale attribuisce infatti alla Regione il potere di deliberare i tributi necessari al fabbisogno finanziario della medesima, attuando un regime di separazione con l'attribuzione di alcune imposte alla competenza esclusiva dello Stato e la spettanza di altre alla competenza esclusiva della Regione. Conforme: sent. n. 9 del 17 gennaio 1957.
Massima n. 286
Quando la norma interpretativa conferma rigorosamente il contenuto della norma interpretata, nei cui confronti e' stata esclusa la illegittimita' costituzionale, deve escludersi anche la illegittimita' costituzionale della norma interpretativa. Pertanto e' infondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 3 ottobre 1956, perche' tale articolo si limita a interpretare autenticamente l'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44. Cfr.: 42/57 F.
Massima n. 287
Il potere che, entro limiti piu' o meno ampi, ha la Regione di dettare nuove e diverse norme nella stessa materia gia' regolata da leggi statali non puo' riflettersi sul passato, essendo alla Regione inibito di annullare o togliere efficacia ad atti che si siano compiuti nell'ambito del suo territorio, in base a leggi statali. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello Statuto siciliano, l'art. 2 della legge regionale siciliana, approvata il 3 ottobre 1956, perche' tale articolo, estendendo l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, a tutti gli atti stipulati nella Regione siciliana a decorrere dal 1 luglio 1947, tende a regolare, con efficacia retroattiva, situazioni gia' disciplinate da una legge statale. Cfr.: 42/57 F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge l'eccezione d'incompetenza della Corte a decidere sulla controversia;
2) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione siciliana;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 3 ottobre 1956 recante interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia;
4) respinge il ricorso predetto per quanto si riferisce all'art. 1 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
Testo integrale
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