Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1957
Corte cost., sent. 9 marzo 1957, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1957
- Data di deposito
- 9 marzo 1957
- Data di decisione
- 28 febbraio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge provincia Bolzano n. 1 del 29 marzo 1954
- art. 18, legge provincia Bolzano n. 1 del 29 marzo 1954
- art. 25, legge provincia Bolzano n. 1 del 29 marzo 1954
- legge provincia Bolzano n. 2 del 2 settembre 1954
- art. 566, codice civile
- art. 720, codice civile
- art. 726, codice civile
Parametri
- art. 11, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 268
In base all'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige il legislatore provinciale di Bolzano puo' disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, con una potesta' necessariamente piu' ampia, data la natura dell'istituto, che per altre materie nello stesso art. 11 contemplate. Conforme: 4/56 C, 5/57 A.
Massima n. 269
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 1 ottobre 1956, n. 316, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2 (sull'ordinamento dei masi chiusi), in riferimento alle norme contenute nell'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nell'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
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