Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
16 gennaio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, regio decreto legge n. 1183 del 11 agosto 1933
  • legge n. 1932 del 28 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 133

Il "diritto di contratto" previsto dall'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, a prescindere dalla specifica qualificazione del suo carattere giuridico, ha pur sempre carattere di prestazione patrimoniale autoritariamente imposta, che lo distingue dai contributi consortili di tipo privatistico, e pertanto rientra nella categoria generale delle prestazioni, alle quali si riferisce l'art. 23 della Costituzione. L'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, contiene l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' dell'Ente Nazionale Risi nell'esercizio del potere di imporre la prestazione del diritto di contratto. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 9 in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 132

L'art. 23 della Costituzione, che tutela la liberta' e la proprieta' individuale, e' inteso a determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, puo' essere legittimamente imposta. Il criterio per ritenere applicabile la norma dell'art. 23 della Costituzione e' che si tratti di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorita', indipendentemente dalla denominazione della prestazione stessa. L'espressione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, non implica che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile; dovendosi pero' interpretare in relazione col fine della protezione della liberta' o della proprieta' individuale, essa implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente nell'esercizio del potere impositore attribuitogli.

Massima n. 131

(Principio ribadito in riferimento alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riguardo all'art. 23 della Cost. - dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, conv. in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, il quale impone sopra ogni contratto di vendita di risone il versamento all'Ente Nazionale Risi da parte del compratore del c.d. "diritto di contratto"). Conformi: sentt. nn. 1/56 C, 3/56 A, 8/56 A, 10/56 A, 11/56 A, 2/57 A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei tre giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

- ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

- FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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