Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1957
Corte cost., sent. 9 marzo 1957, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1957
- Data di deposito
- 9 marzo 1957
- Data di decisione
- 28 febbraio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:39
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 9, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 10, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 11, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 3, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 7, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
- art. 8, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 3 ottobre 1956
Parametri
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 44, statuto regione Sardegna
- art. 47, statuto regione Sardegna
- art. 13, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 262
La delegazione di funzioni amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, che non trova precedenti di rilievo nell'ordinamento anteriore, costituisce un istituto generale nel nuovo ordinamento regionale italiano. La delegazione da parte dello Stato alle Regioni e' prevista nell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. La delegazione da parte della Regione alle Provincie e ad altri enti pubblici locali e' prevista nello art. 118, ultimo comma, della Costituzione, e negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 44) e per il Trentino-Alto Adige (art. 14). Non e' prevista nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta perche' in questa Regione non vi sono provincie. Non e' prevista nello Statuto per la Sicilia, perche' l'art. 15 di detto Statuto, da un lato dichiara che le circoscrizioni provinciali sono soppresse nell'ambito della Regione e, dall'altro, affida alla legislazione esclusiva della Regione l'ordinamento degli enti locali nel quadro di principi generali determinati.
Massima n. 263
Le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione, non possono essere delegate dalla medesima alle Provincie o ad altri enti locali.
Massima n. 264
L'attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige delle potesta' amministrative indicate nel primo comma dello articolo 13 dello Statuto e' attribuzione piena, comprensiva cosi' della titolarita' come dell'esercizio delle funzioni. La delegazione da parte della Regione alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali, prevista dall'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, si riferisce alle funzioni proprie della Regione, contemplate nel primo comma dell'art. 13. Essa implica trasferimento dell'esercizio, non della titolarita' delle funzioni.
Massima n. 265
Dal principio che la delegazione prevista nell'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige implica trasferimento dell'esercizio, non della titolarita', delle funzioni amministrative proprie della Regione, discende la duplice conseguenza che alla Regione spetta un potere di vigilanza, di controllo e di sostituzione sull'ente delegato, limitatamente agli atti che formano oggetto della delegazione, e che d'altra parte, perche' l'attivita' dell'ente delegato possa svolgersi secondo le direttive e sotto il controllo della Regione, la delegazione deve aver per oggetto funzioni specifiche e determinate.
Massima n. 266
La legge approvata per la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", e' costituzionalmente illegittima, perche' vi si dispone e vi si regola la delegazione di funzioni amministrative dalla Regione alle Provincie con norme che non sono conformi allo spirito e alla finalita' della disposizione contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo della delegazione e' quello di utilizzare gli uffici gia' esistenti dell'ente delegato, per non crearne altri. Non tutte le funzioni previste nel primo comma dell'articolo 13 dello Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le necessarie norme di attuazione, e in ordine a quelle non ancora trasferite e' inammissibile ogni delegazione "in bianco" per il futuro. Cfr.: 9/57 Eb.
Massima n. 267
L'ammenda e' una pena consistente "nel pagamento allo Stato" di somme determinate (art. 26 Cod. pen.). La Regione, come non puo' emanare norme relative all'esercizio del magistero punitivo, cosi' non puo' in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici. Cfr.: 6 D del 1956; 21/57 A, 23/57 I.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di funzioni amministrative nelle materie agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", in riferimento alla norma contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale per la detta Regione, ferma la facoltà della Regione di provvedere ad una nuova disciplina della materia nei sensi indicati nella motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
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