Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 23 gennaio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 121, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 241
La disposizione dell'art. 121 del T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtu' della quale non possono essere esercitati mestieri girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro presso l'autorita' locale di polizia, e' ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale essa si inquadra nel sistema dei controlli previsti dall'art. 41 della Costituzione. La suddetta norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la liberta' di manifestazione del pensiero, perche' prende in considerazione l'esercizio del mestiere girovago e non gia' il suo oggetto specifico, quale puo' essere la distribuzione di scritti o stampati, che di per se', quando non da' luogo a mestiere girovago, e' libera. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale.
Massima n. 242
Esula dai limiti del giudizio di legittimita' costituzionale l'esame dei profili particolari relativi al caso concreto che forma oggetto del giudizio di merito, trattandosi di questione di applicazione concreta della norma, non della sua legittimita' costituzionale. (Nella specie, se possa esservi esercizio di mestiere ai sensi dell'art. 121 legge di p.s., nel caso di distribuzione di giornali, ma solo di quelli di corrente politica alla quale il venditore appartiene e per incarico della sezione del partito).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Pretore di Montichiari in data 16 maggio 1956, sulla legittimità costituzionale dell'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA.
Testo integrale
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