Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 23 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 16, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 238
La questione di legittimita' costituzionale presuppone un contrasto tra norma ordinaria e norma costituzionale: ove manchi tale presupposto, la questione e' inammissibile. Tuttavia l'inammissibilita' non puo' essere dichiarata, quando per accertare l'inesistenza del contrasto con la norma costituzionale si deve procedere all'interpretazione della norma ordinaria.
Massima n. 239
La norma dell'art. 21, secondo comma, della costituzione, nello stabilire che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e' diretta a rimuovere ogni ostacolo alla liberta' di manifestazione del pensiero, e si riferisce a quei provvedimenti preventivi che fanno dipendere dal potere discrezionale dell'Autorita' amministrativa la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico. La registrazione dei giornali e dei periodici presso la cancelleria del Tribunale, prescritta e disciplinata dagli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non e' una autorizzazione amministrativa a carattere discrezionale, ma un provvedimento vincolato all'accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative, senza margine di discrezionalita' per l'organo competente ad emetterlo (Presidente del Tribunale). Tale formalita' e' diretta ad identificare preventivamente i responsabili di eventuali reati commessi a mezzo della stampa e a reprimere gli abusi della stampa clandestina. Percio' i citati artt. 5 e 16 non violano l'art. 21, secondo comma, della Costituzione ed e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata, con ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Bari, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento alle norme dell'articolo 21 secondo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA.
Testo integrale
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