Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
21 gennaio 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 3, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 2, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 1, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 5, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 2, n.1, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 13 luglio 1954
  • art. 2, n.2, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 221, codice di procedura penale 1930
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 13 luglio 1954
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 3 maggio 1955
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 13 luglio 1954
  • art. 2, n.5, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 luglio 1956
  • art. 2, n.3, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 marzo 1956
  • art. 2, n.4, delibera legislativa Regione Sardegna del 16 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 200

La competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca (artt. 3, lett. i, e 6 dello Statuto speciale) non incontra altre limitazioni che quelle poste dalle norme costituzionali, e si riferisce alla disciplina della pesca sia nelle acque interne che nelle acque del mare territoriale. Essa va stabilita prescindendo dalla questione, se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno, perche' l'intervento legislativo della Regione, come del resto quello dello Stato, in materia di pesca mira a fini del tutto estranei all'uso del bene, eventualmente demaniale, nel quale la pesca sia esercitata e si propone piuttosto di impedire il depauperamento del patrimonio ittico nazionale e di favorirne il suo arricchimento. Per questi scopi non ha rilevanza decisiva la condizione giuridica dell'ambiente nel quale la stessa si svolge. Pertanto la legge regionale sarda 16 luglio 1956, contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, stabilisce una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale.

Massima n. 201

L'attribuzione alla Regione sarda dei poteri legislativi ed amministrativi relativi alla pesca marittima importa che la disciplina regionale in materia debba estendere la propria efficacia fino all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato.

Massima n. 202

La competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda, in materia di pesca, e' rigorosamente limitata a questa materia, escludendosi ogni esorbitanza in materie connesse di competenza statale, che, anche per motivi di politica o di tecnica legislativa, potrebbero richiedere una disciplina unitaria. La stessa competenza incontra limitazioni nell'attivita' statale richiesta dalle esigenze della tutela degli interessi pubblici inerenti alla demanialita' dei beni e al potere dello Stato sul mare territoriale; nonche' nelle interferenze degli organi statali dirette a tutelare interessi di competenza dello Stato, estranei alla pesca, ma con la pesca connessi (es.: navigazione, polizia, ecc.) e disciplinati dalla legislazione vigente.

Massima n. 203

Stante la competenza legislativa ed amministrativa della Regione sarda in materia di pesca, non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti i seguenti articoli della legge regionale sarda 16 luglio 1956: 1, che dispone genericamente sull'ordinamento della pesca ai sensi dell'art. 3 lett. i dello Statuto; 2, n. 2, sulla sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con mezzi o materie proibite; 3 e 5, che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie, in materia di pesca, con facolta' di delegarle alle provincie e ai comuni.

Massima n. 204

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 1, della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che prevede il parere delle capitanerie di porto per le autorizzazioni alla pesca marittima con generatori autonomi, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, e' infondata, perche' la norma trova giustificazione nel sistema legislativo statale, il quale, nell'art. 4 D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, nel trasferire dal Ministero per la marina mercantile alle Amministrazioni provinciali la facolta' di concedere queste autorizzazioni, stabilisce che queste Amministrazioni provvedono sentito il parere del Capitano di porto.

Massima n. 205

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 2, della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che riconosce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 Cod. proc. pen., a coloro che sono preposti alla sorveglianza delle acque per la repressione della pesca esercitata con materie o mezzi proibiti, e' infondata. La qualifica di agenti di polizia giudiziaria deriva agli agenti regionali direttamente dalle disposizioni dell'art. 221 Cod. proc. pen.; e pertanto la norma contenuta nel citato art. 2 non importa esercizio di attivita' legislativa della Regione nella materia processuale penale, pacificamente esclusa dalla sua competenza.

Massima n. 206

Il richiamo in una legge regionale di norme statali, senza nulla aggiungere e nulla togliere alla disciplina legislativa esistente in virtu' di queste norme, e' irrilevante. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che, in occasione della disciplina dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, richiama gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 e il D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449, e' infondata.

Massima n. 207

La competenza legislativa della Regione sarda non si estende alla materia delle autorizzazioni o limitazioni interessanti l'uso del demanio marittimo. Pertanto l'art. 2 n. 5 della legge regionale sarda 16 luglio 1956, che a questa materia si riferisce, disciplinando le autorizzazioni e le limitazioni di cui all'art. 9 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604 (rifiuti di stabilimenti industriali versati nelle acque del mare), e' costituzionalmente illegittimo.

Massima n. 208

La materia penale e' sottratta alla competenza legislativa regionale. Pertanto le norme di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1956, con le quali sono comminate sanzioni penali per infrazioni relative alla disciplina dell'esercizio della pesca, sono costituzionalmente illegittime. Cfr.: 6/56 D; 21/57 A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 3, parte seconda: "Per le infrazioni alle suddette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda nella misura determinata dall'art. 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, da lire 1600 a lire 8000"; n. 4, parte seconda: "Per le infrazioni relative a dette limitazioni si applica l'ammenda nella misura determinata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, da lire 1600 a lire 8000"; e n. 5 della legge regionale sarda 7 marzo 1956, approvata nuovamente il 16 luglio 1956 dal Consiglio regionale sardo portante disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca;

dichiara altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, all'art. 2, numeri 1, 2, 3, parte prima, 4, parte prima, e agli artt. 3, 4 e 5 della suddetta legge, ai sensi e nei limiti della motivazione.

Così deciso in Romas nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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