Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:19

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
  • legge della Regione siciliana n. 20 del 29 dicembre 1947
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 39, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
  • art. 40, statuto regione Sicilia
  • art. 23, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 23, ultimo co., statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 189

Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. nn. 11/57 A, 12/57 A, 12/57 B, 13/57 A e 14/57 A.

Massima n. 190

Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B). Conformi: 11/57 B, 13/57 B e 14/57 B.

Massima n. 191

Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 C). Conforme: 12/57 D.

Massima n. 192

Le norme statali e regionali vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana. Il passaggio alla Regione delle funzioni e degli uffici statali in materia di tributi e' stato attuato solo per quanto riguarda la riscossione. Dev'essere pertanto annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 532, che determina l'aliquota dell'imposta sull'entrata per il commercio delle specialita' medicinali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso 20 marzo 1956 in relazione al decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 532:

respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione siciliana;

riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria entro i limiti indicati nella motivazione;

dichiara la competenza dello Stato sulla materia di cui nel decreto impugnato e

annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 26 luglio 1955, n. 532.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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