Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 19 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:19
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947
- legge della Regione siciliana n. 20 del 29 dicembre 1947
- decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
Parametri
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 40, statuto regione Sicilia
- art. 23, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 23, ultimo co., statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 189
Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. nn. 11/57 A, 12/57 A, 12/57 B, 13/57 A e 14/57 A.
Massima n. 190
Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B). Conformi: 11/57 B, 13/57 B e 14/57 B.
Massima n. 191
Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 C). Conforme: 12/57 D.
Massima n. 192
Le norme statali e regionali vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana. Il passaggio alla Regione delle funzioni e degli uffici statali in materia di tributi e' stato attuato solo per quanto riguarda la riscossione. Dev'essere pertanto annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 532, che determina l'aliquota dell'imposta sull'entrata per il commercio delle specialita' medicinali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso 20 marzo 1956 in relazione al decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 532:
respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione siciliana;
riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione in materia tributaria entro i limiti indicati nella motivazione;
dichiara la competenza dello Stato sulla materia di cui nel decreto impugnato e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 26 luglio 1955, n. 532.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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