Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ernesto Battaglini
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 183

Il coordinamento delle leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, e' diretto a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune. Quando il coordinamento forma oggetto specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso piu' ampio e piu' profondo, che comprende anche la possibilita' di correggere tutti quei contrasti e quelle discordanze che si riscontrino nello speciale settore del sistema giuridico cui la delega si riferisce. Il coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, con questo codice e con le altre leggi e' delegato al Governo dall'art. 20 della legge stessa, la cui formulazione e' chiaramente indicativa della espressa volonta' del legislatore che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze, tutte le contraddizioni e tutte le lacune cui la legge aveva potuto dar luogo. L'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 - che estende alla dichiarazione di impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle parti private o dai loro difensori, il requisito della autenticazione della firma richiesto dall'art. 5 della legge solo per l'atto contenente l'enunciazione dei motivi - elimina una disarmonia della disciplina di due situazioni giuridiche fondate sulla stessa ratio legis e realizza un adeguamento col sistema legislativo sulla efficacia probatoria delle scritture private (artt. 2702, 2703 e 2705 Cod. civ. in relazione alle disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943, n. 226). Onde non solo esso rientra nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma costituisce attivita' doverosa di coordinamento. Pertanto e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, per delegazione contenuta nell'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, proposta con ordinanza 3 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezione terza penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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