Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1957
Corte cost., sent. 30 novembre 1957, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1957
- Data di deposito
- 30 novembre 1957
- Data di decisione
- 28 novembre 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:126
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2460 del 29 novembre 1952
- art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 9, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 523
Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' da escludere l'incertezza del fatto denunciato ove risulti che la circostanza in contestazione abbia formato oggetto di specifico esame da parte del giudice rimettente, sia pure all'atto della precisazione delle conclusioni di una richiesta istruttoria. (Nella specie era in questione la determinazione della percentuale di scorporo, cioe' se fatta su una superficie complessiva con riferimento alla proprieta' posseduta dal momento della formazione del piano di espropriazione, avvenuta il 15 settembre 1952, ovvero con riguardo alla minore consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).
Massima n. 524
La data del 15 novembre 1949, nel sistema delle due leggi concernenti la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 230 del 12 maggio 1950 (c.d. legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2460 e' illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto la quota della proprieta' espropriata eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale alla data suddetta. Conforme: 67/57 D, 82/57 B.
Massima n. 525
Il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere richiesto il benificio del "terzo residuo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge stralcio, e' da considerare comminato a pena di decadenza e percio' in nessun caso prorogabile e rinunciabile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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