Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1957

Corte cost., sent. 30 novembre 1957, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1957
Data di deposito
30 novembre 1957
Data di decisione
28 novembre 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:126

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2460 del 29 novembre 1952
  • art. 2, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 27, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 9, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 523

Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' da escludere l'incertezza del fatto denunciato ove risulti che la circostanza in contestazione abbia formato oggetto di specifico esame da parte del giudice rimettente, sia pure all'atto della precisazione delle conclusioni di una richiesta istruttoria. (Nella specie era in questione la determinazione della percentuale di scorporo, cioe' se fatta su una superficie complessiva con riferimento alla proprieta' posseduta dal momento della formazione del piano di espropriazione, avvenuta il 15 settembre 1952, ovvero con riguardo alla minore consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Massima n. 524

La data del 15 novembre 1949, nel sistema delle due leggi concernenti la trasformazione fondiaria ed agraria, n. 230 del 12 maggio 1950 (c.d. legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (c.d. legge stralcio), costituisce un termine costante di riferimento sia per l'individuazione dei titolari delle proprieta' soggette all'esproprio, sia per l'accertamento della situazione obiettiva della proprieta' stessa. Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2460 e' illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto la quota della proprieta' espropriata eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale alla data suddetta. Conforme: 67/57 D, 82/57 B.

Massima n. 525

Il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere richiesto il benificio del "terzo residuo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge stralcio, e' da considerare comminato a pena di decadenza e percio' in nessun caso prorogabile e rinunciabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze