Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 1° luglio 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 gennaio 1957
- art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 gennaio 1957
- art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 1 del 23 gennaio 1957
- legge della Regione siciliana n. 1 del 23 gennaio 1957
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 127, ultimo co., Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 485
Ved. sent. n. 51 del 1957 (51/57 A). Conformi: 38/57 B, 44/57 A, 52/57 A, 58/57 A, 111/57 A, 112/57 A.
Massima n. 486
Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 A).
Massima n. 487
La potesta' legislativa concorrente della Regione siciliana in materia di tributi erariali (artt. 17 e 36 dello Statuto speciale) incontra, tra gli altri, un duplice limite nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, e in quelle dei principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. L'art. 1, primo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 gennaio 1957, recante: "Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), disponendo la nullita' dei supplementi di imposta elevati e notificati dagli Uffici del Registro e riaprendo quindi la procedura stabilita dalla legislazione statale per l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta supplettiva, con la concessione, inoltre, di un ulteriore termine di tre mesi per la presentazione del certificato di abitabilita', viola il suindicato duplice limite. Viola il principio generale della irretroattivita' della legge, in quanto incide sui diritti quesiti dalla Finanza per la mancata tempestiva opposizione del contribuente e percio' finisce per avere effetto retroattivo. Viola del pari il sistema fondamentale della legge sull'imposta di registro, in quanto stabilisce deroghe ai termini da questa previsti per la procedura di opposizione alla ingiunzione per il pagamento dei supplementi d'imposta, con riflessi anche sul termine di prescrizione, sia per l'azione dello Stato, che per quella del contribuente (artt. 136, 140, 141, 144 e 145 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269. Consegue che il detto art. 1 primo comma della legge regionale siciliana e' costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 488
Esorbita dai limiti di una sia pur normale retroattivita' della norma interpretativa il richiamare in vita situazioni definite od esaurite nel vigore della legge anteriore che disciplina la stessa materia. (Specie in cui e' stato escluso il carattere di norma interpretativa per l'art. 1, primo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 gennaio 1957, recante: "Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22", - sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie -).
Massima n. 489
Il legislatore regionale non puo' emanare norme che annullino gli effetti caratteristici di un istituto quale quello della prescrizione, fondamentale dell'ordinamento statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti in causa;
dichiara, in riferimento al disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana, l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 gennaio 1957, recante "aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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