Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1957

Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1957
Data di deposito
8 luglio 1957
Data di decisione
26 giugno 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:105

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952
  • art. 13, legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 459

L'art. 2, secondo comma della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che dispone espressamente che la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale puo' essere sollevata in via incidentale trova applicazione anche nei confronti delle leggi regionali siciliane. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione in via incidentale della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11. Del pari e' priva di fondamento l'eccezione circa la presunzione assoluta di legittimita' costituzionale delle leggi che non siano state impugnate in via principale dal Commissario dello Stato.

Massima n. 460

La materia dell'elettorato comunale rientra nella competenza legislativa della Regione siciliana.

Massima n. 461

Il principio dell'eguaglianza dei cittadini non impone una parificazione di tutte le situazioni di fatto con conseguente obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente la materia e non priva il legislatore della potesta' di adeguare la disciplina giuridica ai vari aspetti della vita sociale. Cio' pero' non esclude che quando nella Costituzione sia contenuta una precisa riserva di legge, circa i requisiti necessari perche' determinati rapporti si svolgano in condizioni di eguaglianza per tutti i cittadini sul piano nazionale, occorre che i termini di questa eguaglianza - la quale e' necessariamente una proporzione tra due o piu' termini - siano del pari sul piano nazionale. Pertanto, benche' non si possa affermare in senso assoluto che la riserva di legge dell'art. 51 Cost. in tema di elettorato passivo sia una riserva di legge statale, e' indispensabile che i principi dell'eguaglianza di trattamento, relativa ai diritti politici, debbano risultare da leggi dello Stato, in quanto solo lo Stato presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini ad accedere alle cariche pubbliche elettive.

Massima n. 462

I requisiti stabiliti dalla legge, cui fa riferimento l'art. 51 della Costituzione nel sancire che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato soltanto presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini a partecipare al reggimento della cosa pubblica. La Regione siciliana e' tenuta a rispettare nelle materie di legislazione esclusiva tutti i limiti posti dalla Costituzione della Repubblica. Fra questi limiti sono compresi, nella materia considerata nell'art. 51 della Costituzione i requisiti previsti dalle leggi statali, affinche' l'elettorato passivo possa svolgersi in condizioni di eguaglianza per tutto il popolo italiano.

Massima n. 463

In materia di autonomia comunale e' principio generale, adottato dal legislatore statale, che la scelta degli amministratori avvenga liberamente su piano nazionale. L'art. 13 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, che richiede, come condizione di eleggibilita' a consigliere comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e' costituzionalmente illegittimo perche' viola le condizioni di eguaglianza dei cittadini italiani per l'accesso alle cariche elettive, quali risultano dalla legislazione statale ai sensi degli artt. 5 e 51 della Costituzione, secondo i principi dell'autonomia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 5 aprile 1952, n. 11 dell'Assemblea della Regione autonoma della Sicilia sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana con riferimento agli artt. 3, 5 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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