Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 26 giugno 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:105
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 2, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 14, lett.o), statuto regione Sicilia
- art. 16, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 459
L'art. 2, secondo comma della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che dispone espressamente che la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale puo' essere sollevata in via incidentale trova applicazione anche nei confronti delle leggi regionali siciliane. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione in via incidentale della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11. Del pari e' priva di fondamento l'eccezione circa la presunzione assoluta di legittimita' costituzionale delle leggi che non siano state impugnate in via principale dal Commissario dello Stato.
Massima n. 460
La materia dell'elettorato comunale rientra nella competenza legislativa della Regione siciliana.
Massima n. 461
Il principio dell'eguaglianza dei cittadini non impone una parificazione di tutte le situazioni di fatto con conseguente obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente la materia e non priva il legislatore della potesta' di adeguare la disciplina giuridica ai vari aspetti della vita sociale. Cio' pero' non esclude che quando nella Costituzione sia contenuta una precisa riserva di legge, circa i requisiti necessari perche' determinati rapporti si svolgano in condizioni di eguaglianza per tutti i cittadini sul piano nazionale, occorre che i termini di questa eguaglianza - la quale e' necessariamente una proporzione tra due o piu' termini - siano del pari sul piano nazionale. Pertanto, benche' non si possa affermare in senso assoluto che la riserva di legge dell'art. 51 Cost. in tema di elettorato passivo sia una riserva di legge statale, e' indispensabile che i principi dell'eguaglianza di trattamento, relativa ai diritti politici, debbano risultare da leggi dello Stato, in quanto solo lo Stato presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini ad accedere alle cariche pubbliche elettive.
Massima n. 462
I requisiti stabiliti dalla legge, cui fa riferimento l'art. 51 della Costituzione nel sancire che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato soltanto presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini a partecipare al reggimento della cosa pubblica. La Regione siciliana e' tenuta a rispettare nelle materie di legislazione esclusiva tutti i limiti posti dalla Costituzione della Repubblica. Fra questi limiti sono compresi, nella materia considerata nell'art. 51 della Costituzione i requisiti previsti dalle leggi statali, affinche' l'elettorato passivo possa svolgersi in condizioni di eguaglianza per tutto il popolo italiano.
Massima n. 463
In materia di autonomia comunale e' principio generale, adottato dal legislatore statale, che la scelta degli amministratori avvenga liberamente su piano nazionale. L'art. 13 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, che richiede, come condizione di eleggibilita' a consigliere comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, e' costituzionalmente illegittimo perche' viola le condizioni di eguaglianza dei cittadini italiani per l'accesso alle cariche elettive, quali risultano dalla legislazione statale ai sensi degli artt. 5 e 51 della Costituzione, secondo i principi dell'autonomia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 5 aprile 1952, n. 11 dell'Assemblea della Regione autonoma della Sicilia sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana con riferimento agli artt. 3, 5 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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