Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
16 gennaio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 645 del 20 giugno 1952
  • art. 4, legge n. 645 del 20 giugno 1952

Parametri

Massime

Massima n. 119

Il procedimento di formazione della legge previsto dall'art. 138 della Costituzione deve essere osservato allorche' si tratti della revisione della Carta costituzionale e di altre leggi costituzionali, e non anche nelle ipotesi di norme di attuazione della Costituzione. Pertanto, non contrasta con il detto articolo la legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente norme di attuazione della XII disp. trans. e finale della Cost..

Massima n. 120

L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti, indicati in epigrafe:

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nell'art. 138 della Costituzione;

dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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