Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 16 gennaio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:1
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 645 del 20 giugno 1952
- art. 4, legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
Massime
Massima n. 119
Il procedimento di formazione della legge previsto dall'art. 138 della Costituzione deve essere osservato allorche' si tratti della revisione della Carta costituzionale e di altre leggi costituzionali, e non anche nelle ipotesi di norme di attuazione della Costituzione. Pertanto, non contrasta con il detto articolo la legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente norme di attuazione della XII disp. trans. e finale della Cost..
Massima n. 120
L'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (istigazione indiretta). Pertanto infondata e' la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 in riferimento all'art. 21, primo comma, e alla XII disposizione transitoria della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti, indicati in epigrafe:
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nell'art. 138 della Costituzione;
dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze