Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1957
Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1957
- Data di deposito
- 22 giugno 1957
- Data di decisione
- 7 giugno 1957
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 157, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 163, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 441
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo e terzo comma, T.U. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'). Cfr.: sent. n. 2 del 1956.
Massima n. 442
Se non sussistono ragioni per adottare una decisione diversa, una questione di legittimita' costituzionale, che la Corte abbia gia' dichiarato priva di fondamento, va dichiarata con ordinanza manifestamente infondata. (Nella specie era stata riproposta, in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 del T.U. leggi p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica per la pubblica moralita', come conseguenza non di un provvedimento dell'autorita' di p.s., ma di una sentenza dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sent. n. 10 del 1956.
Massima n. 443
A seguito della intervenuta decisione della Corte Costituzionale, che abbia dichiarato in sede di giudizio promosso in via incidentale l'illegittimita' di norme giuridiche perche' non conformi ai precetti della Costituzione, spetta ai giudici di merito - cui vanno rinviati gli atti - di applicare ai singoli casi i principi contenuti nella pronuncia della Corte, accertando se le varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei procedimenti nell'ambito dei quali le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate, siano contemplate o meno dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di avere efficacia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le cinque ordinanze indicate in epigrafe;
ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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