Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1957

Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/1957
Data di deposito
22 giugno 1957
Data di decisione
7 giugno 1957
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 113, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 6, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 7, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 18, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 437

Ved. ord. n. 92/57.

Massima n. 438

Ved. ord. 84/57 B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con l'ordinanza in data 20 gennaio 1956 ed ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANTULLI.

Testo integrale

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