Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1956
Corte cost., sent. 3 luglio 1956, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1956
- Data di deposito
- 3 luglio 1956
- Data di decisione
- 19 giugno 1956
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 18, comma 5, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 18, comma 6, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 17, Costituzione
Massime
Massima n. 36
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che commina delle sanzioni penali a carico dei promotori di riunioni, anche in luogo aperto al pubblico oltre che in luogo pubblico, che non ne abbiano dato avviso, almeno tre giorni prima, al questore). Conformi: 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A.
Massima n. 37
Le sanzioni per l'inosservanza di precetti costituzionali sono normalmente contenute in leggi ordinarie. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alla sanzione contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., la quale, nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa l'art. 17 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento Con l'art. 17 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Enna del 12 gennaio 1956.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
Testo integrale
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