Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1956

Corte cost., sent. 3 luglio 1956, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1956
Data di deposito
3 luglio 1956
Data di decisione
19 giugno 1956
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 173, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 174, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 175, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 176, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 164, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 165, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 166, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 167, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 168, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 169, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 170, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 171, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 172, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 40

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 164 a 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che demandano ad una speciale commissione presieduta dal Prefetto la competenza a pronunciare l'ammonizione, nei confronti di appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, e prevedono gli effetti pregiudizievoli che da questa pronuncia derivano). Conformi: 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A.

Massima n. 41

Il diritto di liberta' personale non si presenta come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi' come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e' titolare, non sia esercitato se non in determinante circostanze e con le dovute forme. In nessun caso pertanto l'individuo puo' essere privato o limitato nella sua liberta' se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato e se non vi sia un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che ne dia le ragioni. L'art. 13 della Costituzione, sottraendo all'autorita' amministrativa, salvo casi eccezionali di necessita' e di urgenza, i provvedimenti restrittivi della liberta' personale, esprime un precetto concreto e categorico con efficacia invalidante nei confronti delle disposizioni che con esso contrastino. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., concernenti la disciplina dell'ammonizione, disposizioni tutte fra di loro connesse e organicamente dirette all'emanazione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sopra i due procedimenti riuniti, di cui in epigrafe, e, respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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