Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1956

Corte cost., ord. 30 ottobre 1956, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
33/1956
Data di deposito
30 ottobre 1956
Data di decisione
16 ottobre 1956
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 174, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 117

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.174 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorita' amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 118

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme denunciate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.13 Cost. - dell'art.174 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorita' amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). - V. Sent. n. 11/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma denunziata della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Sulmona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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