Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1956

Corte cost., ord. 30 ottobre 1956, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/1956
Data di deposito
30 ottobre 1956
Data di decisione
16 ottobre 1956
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Azzariti
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 113, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 109

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell'autorita' locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali). Conforme: sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 110

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.21 Cost. - dell'art.113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo alla licenza richiesta per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni o giornali). V. Sent. n. 1/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, ed ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI MARIO COSATTI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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