Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/1956
Corte cost., ord. 30 ottobre 1956, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/1956
- Data di deposito
- 30 ottobre 1956
- Data di decisione
- 16 ottobre 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 113, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 21, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 109
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell'autorita' locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali). Conforme: sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 110
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.21 Cost. - dell'art.113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo alla licenza richiesta per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni o giornali). V. Sent. n. 1/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, ed ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI MARIO COSATTI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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