Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1956

Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
27/1956
Data di deposito
21 luglio 1956
Data di decisione
5 luglio 1956
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 17, Costituzione
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 106

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.18 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente delle riunioni in luogo pubblico). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 107

La questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata e che non presenta nuovi o diversi profili di illegittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente prescritto per le riunioni in luogo pubblico). V. Sent. n. 9/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Comiso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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