Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/1956
Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/1956
- Data di deposito
- 21 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 17, Costituzione
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 106
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.18 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente delle riunioni in luogo pubblico). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 107
La questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata e che non presenta nuovi o diversi profili di illegittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente prescritto per le riunioni in luogo pubblico). V. Sent. n. 9/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Comiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze