Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1956

Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/1956
Data di deposito
21 luglio 1956
Data di decisione
5 luglio 1956
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 31, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 136, Costituzione
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 101

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57, n. 1, cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti la responsabilita' penale del direttore del giornale). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 102

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili tanto la figura del controinteressato quanto quella dell'interventore volontario. Conforme: Ord. n. 30/1956 (n. 18 bis).

Massima n. 103

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57, n. 1, cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, denunciati - in riferimento all'art. 27, comma primo, Cost. - perche' introdurrebbero un'ipotesi di responsabilita' per fatto altrui). Conforme: Sent. n. 3/1956 C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Avvocatura dello Stato;

Dichiarato inammissibile l'intervento proposto dal signor Renato Angiolillo ed altri;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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