Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1956
Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1956
- Data di deposito
- 21 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 113, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 21, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 1, legge n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 25, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 96
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U.delle leggi di p.s.approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, che prescrive l'autorizzazione della pubblica Autorita' per la manifestazione del pensiero con scritti o disegni o altro in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 97
Le norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, essendo state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, hanno cessato di avere efficacia e non possono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Pertanto, e' da escludere che si proceda a nuovi giudizi di legittimita' costituzionale nei loro confronti. V. Sent. n. 1/1956.
Massima n. 98
La Corte non puo' prendere in esame una questione di legittimita' costituzionale che non le e' stata rimessa perche' ritenuta infondata dal giudice a quo, benche' la stessa venga riproposta dalla parte privata nelle deduzioni depositate in cancelleria, ai sensi dell'art. 25, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 T.U. leggi di p.s., riproposta dalla parte privata nel giudizio sull'art. 113 dello stesso testo unico, nonostante fosse stata ritenuta non fondata dal giudice rimettente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le cinquantadue ordinanze relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio) nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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