Art. 236 — Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (articolo 70 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente titolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →