Art. 233 — Funzioni degli ufficiali della riscossione (articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non pufarsi rappresentare né sostituire.