Art. 234 — Registro cronologico e bollettario (articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da notificare all'agente della riscossione. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate.
L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi all'agente della riscossione.
Il provvedimento di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.