Art. 172 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l'agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all'agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 puessere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.