Art. 18 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) Comunicazione dei decreti di autorizzazione
I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.