Art. 15 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Testo aggiornato al 2026-08-21. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le tabelle delle sostanze e gli allegati al testo unico non sono riprodotti: il testo integrale è disponibile su Normattiva.