Art. 62 — (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia

ART. 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

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